You are here: Home Softair Softair e legge

newsflash

Softair e legge

Attenzione, la seguente panoramica delle normative sul softair non pretende di  essere completa. Per ogni approfondimento sulle eventuali modifiche ed integrazioni di legge suggeriamo di consultare i siti istituzionali.

Facciamo chiarezza

Come si gioca a softair nel rispetto della legge?
Il softair pur essendo, come abbiamo visto, un gioco ed un'attività sportiva perfettamente legale si può prestare a fraintendimenti e, in casi estremi, se praticato da persone poco consapevoli dei regolamenti può creare casi di "procurato allarme".
Ecco perchè ogni Associazione sportiva si preoccupa di avvisare le Forze dell’Ordine quando vengono utilizzati i campi da gioco, campi che si possono utilizzare solo se con i permessi dei proprietari, siano essi privati o enti pubblici. Allo stesso tempo, durante lo svolgimento delle partite vengono affissi in prossimità dell'area di gioco degli avvisi che spiegano in modo chiaro e completo quale tipo di attività si sta svolgendo all'interno dell'area stessa.

In base alla legge italiana le ASG (Air Soft Guns) sono ritenute “... non idonee a recare offesa alla persona ...” (Art. 2, legge 110/75) dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi che le ha testate presso il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia - Brescia.
Perciò il Soft Air è un’attività perfettamente legale, che si svolge in campi autorizzati, e che utilizza ASG (Air Soft Guns quindi non armi) a norma di legge.

Legge sulle armi

Nei file che potete scaricare dal sito (sezione documenti/softair e legge) trovate la Legge 110 del 1975 e la 526 del 1999. La prima contiene le norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, la seconda l'adeguamento alle norme europee per quanto riguarda (vedi art.11) i nuovi limiti di classificazione dei dispositivi di tiro di libera vendita.
Sempre all'interno dei file troverete anche il Decreto n. 362 del 9 agosto 2001, che disciplina i dispositivi di libera vendita.

Inoltre lo staff di Airsoftnews, con cui abbiamo avuto uno scambio di mail riguardanti l'argomento, ha contattato il Catalogo Nazionale Armi (presso il quale si costituisce mensilmente la Commissione Consultiva per il Controllo delle Armi.) che ha confermato quanto segue:

1 - Sopra 1,0 Joule e sotto i 7,5 Joule il dispositivo di tiro è un'arma con limitata capacità offensiva, è di libero acquisto, non deve essere denunciata ma può essere venduta solo in armeria e a maggiorenni. Inoltre detta arma non può sparare a raffica.

2 - Sotto 1,0 J (è il caso delle ASG) il dispositivo può essere venduto in qualsiasi negozio. Non è comunque considerato "giocattolo" e deve seguire un iter burocratico molto simile a quello a cui sono sottoposte le armi vere

3 - La Commissione valuta l'ASG della quale l'importatore chiede la classifica e, se vi sono i presupposti (potenza inferiore a 1,0 J certificato dal banco di prova di Gardone Val Trompia, e determinanti caratteristiche costruttive che ne impediscano la trasformzione in arma vera), classifica il modello (solo quello, non tutte le ASG) come "non avente attitudine a recare offesa alla persona". Quindi quel modello, importato da chi ha richiesto la classifica, diventa di libera vendita. Tutti gli altri no.

Il tappo rosso

Riguardo al tappo rosso che le ASG devono avere alla volata riportiamo quanto deciso in Cassazione I, 11 ottobre 1991, n. 10213 sulla legge n. 36 del 21 febbraio 1990: " ... la semplice detenzione di arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso non è prevista come reato ...". Questo vuol dire che è obbligatorio per importatori e rivenditori vendere le ASG con il "tappo rosso", ma non per l'utilizzatore finale (giocatore), che può avere l'ASG senza alcuna colorazione alla volata.


SCARICA


Sperando di aver chiarito ogni dubbio, vi invitiamo comunque a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. per eventuali maggiori informazioni.


 

Login